Accordo sul trattamento dei dati
Clausole contrattuali per il trattamento di dati personali da parte del responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 9 della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) riveduta, in vigore dal 1° settembre 2023.
Versione 1.3, in vigore dal 5 settembre 2026 · Ultimo aggiornamento: 5 settembre 2026 · contact@justparity.com
1. Le parti
Responsabile del trattamento
Just Parity ApS
N. del registro delle imprese danese (CVR) 46363906, Vesterbrogade 208, 1800 Frederiksberg C, Danimarca
Contatto: contact@justparity.com
Titolare del trattamento
Il Cliente
Come definito nel contratto di servizio con Justparity
Singolarmente la "parte" e congiuntamente le "parti". Le presenti clausole contrattuali (le "clausole") sono parte integrante del contratto di servizio tra le parti.
2. Preambolo
Le presenti clausole stabiliscono i diritti e gli obblighi del responsabile del trattamento quando questi tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.
Le clausole sono redatte in modo da garantire il rispetto dell'art. 9 della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) riveduta, in vigore dal 1° settembre 2023, e delle disposizioni dell'ordinanza sulla protezione dei dati (OPDa, RS 235.11).
Just Parity ApS ha sede in Danimarca: al trattamento si applica pertanto anche il regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), a prescindere dalla sede del Cliente. Se il titolare del trattamento ha sede nello Spazio economico europeo o vi tratta dati di collaboratori, le clausole soddisfano parimenti l'art. 28 par. 3 RGPD. Quando entrambe le normative si applicano, seguiamo lo standard più severo.
Nell'ambito della fornitura della piattaforma di conformità Justparity, il responsabile del trattamento tratta dati personali per conto del titolare del trattamento conformemente alle presenti clausole.
Le clausole prevalgono su eventuali disposizioni analoghe contenute in altri accordi tra le parti.
Le presenti clausole sono corredate di quattro allegati, che ne costituiscono parte integrante:
- Allegato A: informazioni sul trattamento (finalità, categorie di dati, persone interessate, durata)
- Allegato B: sub-responsabili del trattamento (sub-responsabili autorizzati e condizioni)
- Allegato C: istruzione relativa al trattamento (misure di sicurezza, ubicazione, comunicazioni all'estero, verifiche)
- Allegato D: disciplina di altre questioni convenuta dalle parti
Sui dati degni di particolare protezione
Justparity tratta dati salariali suddivisi per sesso ai fini dell'analisi del divario salariale. Secondo il diritto svizzero né i dati salariali né il sesso figurano nell'elenco esaustivo dell'art. 5 lett. c LPD e non sono quindi dati degni di particolare protezione; li trattiamo nondimeno con le misure rafforzate descritte al n. 6. Possono per contro comparire indirettamente, nei set di dati salariali importati, dati concernenti l'appartenenza o l'attività sindacali, che sono dati degni di particolare protezione ai sensi dell'art. 5 lett. c LPD. Il titolare del trattamento risponde del rispetto dei principi dell'art. 6 LPD e, quale datore di lavoro in Svizzera, dei limiti posti dall'art. 328b del Codice delle obbligazioni (CO). Per i datori di lavoro che impiegano almeno 100 lavoratori l'analisi della parità salariale è prescritta dagli art. 13a e 13d della Legge federale sulla parità dei sessi (LPar) e il trattamento è quindi giustificato dalla legge ai sensi dell'art. 31 cpv. 1 LPD. La direttiva (UE) 2023/970 sulla trasparenza salariale non è applicabile in Svizzera e rileva unicamente per le entità del Cliente situate nello Spazio economico europeo; in tal caso si applica in via aggiuntiva l'art. 9 RGPD, la cui base giuridica compete al titolare del trattamento.
3. Diritti e obblighi del titolare del trattamento
Il titolare del trattamento risponde della conformità del trattamento dei dati personali alla LPD e all'OPDa, nonché, dove applicabile, al RGPD e alle presenti clausole.
Il titolare del trattamento ha il diritto e l'obbligo di decidere sulle finalità e sui mezzi del trattamento dei dati personali.
Il titolare del trattamento risponde del rispetto dei principi dell'art. 6 LPD e, quando il trattamento costituisce una lesione della personalità ai sensi dell'art. 30 LPD, dell'esistenza di un motivo giustificativo ai sensi dell'art. 31 LPD. Quale datore di lavoro in Svizzera risponde inoltre dei limiti posti dall'art. 328b CO.
Il titolare del trattamento affida al responsabile soltanto trattamenti che potrebbe eseguire esso stesso e ai quali non si oppone alcun obbligo legale o contrattuale di segretezza (art. 9 cpv. 1 LPD). Si accerta inoltre che il responsabile sia in grado di garantire la sicurezza dei dati (art. 9 cpv. 2 LPD).
L'obbligo di informare adeguatamente le persone interessate sulla raccolta di dati personali (art. 19 LPD) incombe al titolare del trattamento.
4. Il responsabile del trattamento agisce su istruzione
4.1 Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare e unicamente nel modo in cui il titolare stesso sarebbe autorizzato a farlo (art. 9 cpv. 1 lett. a LPD), salvo che vi sia obbligato dal diritto svizzero, danese o dell'Unione europea cui è assoggettato. Le istruzioni sono precisate negli allegati A e C. Istruzioni successive possono essere impartite in corso di trattamento, ma devono sempre essere documentate e conservate per scritto.
4.2 Il responsabile del trattamento informa senza indugio il titolare se ritiene che un'istruzione violi la LPD, l'OPDa o, dove applicabile, il RGPD. Il responsabile non è tenuto a eseguire un'istruzione la cui esecuzione comporterebbe una violazione del diritto applicabile.
4.3 L'attivazione da parte del titolare del trattamento di un'integrazione con un sistema salariale attraverso la piattaforma Justparity costituisce istruzione documentata al responsabile di ricevere e trattare i dati personali trasmessi dal sistema in questione. Il titolare risponde della liceità della trasmissione.
4.4 Il responsabile del trattamento può far valere gli stessi motivi giustificativi del titolare del trattamento (art. 9 cpv. 4 LPD).
5. Riservatezza
Il responsabile del trattamento consente l'accesso ai dati personali trattati per conto del titolare soltanto alle persone sottoposte al proprio potere di istruzione che si sono impegnate alla riservatezza o sono soggette a un adeguato obbligo legale di segretezza, e unicamente nella misura necessaria. Nessun obbligo legale o contrattuale di segretezza si oppone al trattamento affidato (art. 9 cpv. 1 lett. b LPD).
L'elenco delle persone autorizzate è verificato con regolarità. L'accesso è revocato non appena non è più necessario. L'obbligo di riservatezza sussiste anche dopo la cessazione delle clausole.
La violazione intenzionale degli obblighi di segretezza previsti dalla LPD è punibile con la multa sino a 250 000 franchi (art. 60 segg. LPD).
6. Sicurezza del trattamento (art. 8 LPD)
Tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi di attuazione, della natura, dell'estensione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi per la personalità e i diritti fondamentali delle persone interessate, il responsabile del trattamento adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire una sicurezza dei dati commisurata a tali rischi (art. 7 e 8 LPD e requisiti minimi dell'OPDa).
Poiché il trattamento comprende dati salariali, il sesso ed eventualmente dati concernenti l'appartenenza sindacale, va garantito un elevato livello di sicurezza.
Il responsabile del trattamento adotta come minimo le misure seguenti, cfr. allegato C:
- Cifratura: TLS 1.3 per i dati in transito, AES-256 per i dati inattivi, connessioni alla banca dati e backup cifrati
- Controllo degli accessi: controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC) secondo il principio del privilegio minimo, autenticazione a più fattori (MFA) per gli accessi privilegiati, conti utente individuali, scadenza automatica della sessione
- Separazione dei dati: Row Level Security (RLS) multi-tenant. I dati dei clienti sono separati logicamente mediante Row Level Security, cosicché i dati di un cliente sono protetti dall'accesso di altri clienti
- Registrazione e sorveglianza: ogni accesso ai dati personali è registrato, le attività degli amministratori di sistema sono registrate separatamente, allerta automatica in caso di tentativi di accesso non autorizzati
- Gestione delle vulnerabilità: scansione continua delle vulnerabilità, applicazione delle correzioni di sicurezza critiche nel più breve tempo possibile ed entro i termini fondati sul rischio previsti dalla procedura di gestione degli incidenti. Un test di penetrazione esterno è in preparazione e viene successivamente svolto almeno ogni due anni
- Backup e ripristino: backup automatico quotidiano, cifrato e conservato nella stessa regione UE della banca dati. Il ripristino è possibile fino ad almeno 7 giorni indietro. Il ripristino a un momento determinato (point-in-time recovery) è attivo sulla banca dati di produzione che contiene i dati personali del titolare del trattamento, a partire dal momento in cui i dati vengono caricati. Non sono fissati obiettivi formali di RTO e RPO
- Gestione degli incidenti: procedura documentata per il trattamento degli incidenti di sicurezza, classificazione secondo la gravità, escalation e annuncio secondo il n. 10
- Personale: tutti i collaboratori che hanno accesso a dati personali hanno sottoscritto una dichiarazione di riservatezza e seguono periodicamente una formazione in materia di sicurezza
Il responsabile del trattamento si impegna a non ridurre in modo sostanziale il livello di sicurezza complessivo senza previo avviso scritto al titolare del trattamento.
7. Ricorso a sub-responsabili del trattamento
7.1 Il responsabile del trattamento può affidare il trattamento a un terzo soltanto previa autorizzazione del titolare del trattamento (art. 9 cpv. 3 LPD). Con la sottoscrizione delle presenti clausole il titolare autorizza preventivamente, in forma generale, il ricorso ai sub-responsabili elencati nell'allegato B. Il responsabile garantisce che con ogni sub-responsabile sia concluso un accordo scritto che gli imponga gli stessi obblighi di protezione dei dati previsti dalle presenti clausole.
7.2 Il responsabile del trattamento informa per scritto il titolare di ogni modifica prevista riguardante l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili con un preavviso di almeno 30 giorni, dando così al titolare la possibilità di opporsi.
7.3 Il titolare del trattamento può opporsi con motivazione a un nuovo sub-responsabile entro 14 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il responsabile si adopera in misura ragionevole per trovare una soluzione alternativa. Se le parti non giungono a un accordo, il titolare può disdire la parte interessata del contratto di servizio con effetto dalla data prevista per l'impiego del nuovo sub-responsabile.
7.4 Se il sub-responsabile non adempie i propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile del trattamento risponde integralmente nei confronti del titolare dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile. Restano impregiudicati i diritti delle persone interessate, segnatamente le pretese di diritto civile secondo l'art. 32 LPD in relazione con gli art. 28 segg. del Codice civile e, dove il RGPD è applicabile, i diritti previsti dagli art. 79 e 82 RGPD.
8. Comunicazione di dati personali all'estero
Il responsabile del trattamento comunica dati personali all'estero soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento e sempre nel rispetto degli art. 16 e 17 LPD.
I dati personali sono conservati e trattati in centri di calcolo situati nell'UE e nello SEE (in via principale Francoforte, Germania). Gli Stati dell'UE e dello SEE figurano nell'elenco degli Stati con una protezione adeguata dei dati stabilito dal Consiglio federale (allegato 1 OPDa): per tali comunicazioni non sono quindi necessarie garanzie supplementari.
Alcuni sub-responsabili sono imprese statunitensi le cui società madri possono disporre di un accesso di supporto dall'estero. Tali comunicazioni si fondano su clausole tipo di protezione dei dati riconosciute dall'IFPDT (art. 16 cpv. 2 lett. d LPD) oppure, se il fornitore è certificato secondo lo Swiss-U.S. Data Privacy Framework riconosciuto dal Consiglio federale, su tale riconoscimento.
Se il titolare del trattamento è assoggettato al RGPD, alle comunicazioni al di fuori dello SEE si applica in via aggiuntiva il capo V del RGPD.
Le istruzioni del titolare del trattamento relative alla comunicazione di dati personali all'estero, compresa la base della comunicazione, figurano nell'allegato C.
9. Assistenza al titolare del trattamento
9.1 Tenuto conto della natura del trattamento, il responsabile del trattamento assiste il titolare nella misura del possibile nell'adempimento del suo obbligo di dare seguito alle richieste con cui le persone interessate fanno valere i diritti riconosciuti dalla LPD. L'assistenza riguarda segnatamente:
- l'obbligo di informare sulla raccolta di dati personali (art. 19 LPD)
- l'obbligo di informare quando i dati personali non sono raccolti presso la persona interessata, come pure le eccezioni e le restrizioni (art. 19 e 20 LPD)
- il diritto d'accesso, nei limiti delle restrizioni previste dalla legge (art. 25 e 26 LPD)
- il diritto di farsi consegnare i dati o di esigerne la trasmissione a terzi (art. 28 LPD)
- il diritto di esigere la rettifica dei dati inesatti (art. 32 LPD)
- il diritto di esigere la cancellazione o la distruzione dei dati personali (art. 32 LPD)
- il diritto di esigere che sia vietato un determinato trattamento o una determinata comunicazione a terzi (art. 30 e 32 LPD)
- il diritto di esigere che sia menzionato il carattere contestato dei dati (art. 32 LPD)
- il diritto di esigere che la rettifica, la cancellazione, la distruzione o il divieto siano comunicati ai terzi cui i dati sono stati comunicati (art. 32 LPD)
- i diritti connessi a una decisione individuale automatizzata (art. 21 LPD)
Se il titolare del trattamento è assoggettato al RGPD, l'assistenza si estende ai diritti corrispondenti del capo III del RGPD.
9.2 Il responsabile del trattamento assiste inoltre il titolare:
- nell'annuncio all'IFPDT delle violazioni della sicurezza dei dati (art. 24 LPD)
- nell'informazione della persona interessata, quando è necessaria per la sua protezione o quando l'IFPDT lo richiede (art. 24 LPD)
- nella valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (art. 22 LPD), mettendo a disposizione tutte le informazioni tecniche necessarie sulle attività di trattamento della piattaforma, sulle misure di sicurezza e sui flussi di dati
- nella consultazione preliminare dell'IFPDT quando dalla valutazione d'impatto risulta un rischio elevato residuo; il titolare privato può rinunciare a tale consultazione se ha consultato il proprio consulente per la protezione dei dati (art. 10 e 23 LPD)
10. Annuncio delle violazioni della sicurezza dei dati
10.1 Il responsabile del trattamento annuncia al titolare del trattamento nel più breve tempo possibile ogni violazione della sicurezza dei dati di cui viene a conoscenza (art. 24 cpv. 3 LPD). A differenza dell'obbligo che incombe al titolare, tale annuncio non presuppone un rischio elevato e riguarda quindi ogni violazione. L'annuncio è effettuato al più tardi 24 ore dopo che il responsabile ne ha avuto conoscenza.
10.1 a Il titolare del trattamento annuncia all'IFPDT il più rapidamente possibile le violazioni della sicurezza dei dati che comportano presumibilmente un rischio elevato per la personalità o i diritti fondamentali della persona interessata (art. 24 cpv. 1 LPD). Il diritto svizzero non prevede il termine fisso di 72 ore del RGPD; se il RGPD si applica in via aggiuntiva, il termine di 72 ore vale nei confronti dell'autorità di controllo competente.
10.2 L'annuncio contiene le indicazioni seguenti, che permettono al titolare del trattamento di descrivere la natura della violazione, le sue conseguenze e le misure adottate o previste (art. 24 cpv. 2 LPD):
- la natura della violazione, comprese le categorie e il numero approssimativo delle persone interessate
- le categorie e il numero approssimativo dei dati personali interessati
- le probabili conseguenze della violazione
- le misure adottate o previste per porvi rimedio, comprese quelle destinate ad attenuarne gli effetti pregiudizievoli
- i dati di contatto della persona di contatto del responsabile del trattamento
11. Cancellazione e restituzione dei dati
11.1 Alla cessazione delle prestazioni relative al trattamento dei dati personali, il responsabile del trattamento cancella o restituisce tutti i dati personali, a scelta del titolare del trattamento. In caso di restituzione, questa avviene in un formato strutturato, di uso corrente e leggibile da dispositivo automatico (CSV o JSON). La cancellazione delle copie esistenti nell'ambiente di produzione avviene al più tardi 30 giorni dopo la cessazione, salvo che il diritto applicabile ne imponga la conservazione.
11.1 a I dati personali contenuti nei backup di sistema non sono cancellati singolarmente, ma escono dai set di backup allo scadere della durata di conservazione definita, cfr. n. 6. Fino a quel momento i dati sono isolati dall'ambiente di produzione e non sono ripristinati, salvo che ciò sia necessario per il ripristino dopo un guasto d'esercizio.
11.2 Il responsabile del trattamento conferma per scritto al titolare che la cancellazione è stata eseguita, anche presso tutti i sub-responsabili.
11.3 Le disposizioni seguenti impongono al responsabile del trattamento la conservazione di dati personali dopo la cessazione: la legge danese sulla contabilità (5 anni), la legislazione fiscale e il diritto del lavoro danesi. Tali obblighi discendono dal diritto danese, cui Just Parity ApS soggiace quale società con sede in Danimarca. I dati continuano a essere conservati conformemente alle disposizioni sulla sicurezza delle presenti clausole e sono cancellati alla cessazione dell'obbligo di conservazione. I clienti in Svizzera restano soggetti ai propri obblighi di conservazione secondo il diritto svizzero, segnatamente all'obbligo di conservare per dieci anni i libri di commercio e i documenti contabili (art. 958f CO).
12. Verifica, comprese le ispezioni
12.1 Il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie a comprovare il rispetto dell'art. 9 LPD e delle presenti clausole, compreso il registro delle proprie attività di trattamento tenuto ai sensi dell'art. 12 LPD, e consente e agevola le verifiche, comprese le ispezioni, svolte dal titolare o da un altro revisore da questi incaricato. Dove il RGPD è applicabile, l'obbligo si estende alla prova del rispetto dell'art. 28 RGPD.
12.2 Il titolare del trattamento può svolgere una verifica ordinaria una volta all'anno, con un preavviso di almeno 30 giorni. La verifica può essere affidata di comune accordo a un terzo indipendente. Il responsabile può completarla mettendo a disposizione un rapporto di revisione indipendente quale prova della conformità, senza che ciò limiti il diritto del titolare di svolgere un'ispezione. Ciascuna parte sopporta i propri costi della verifica ordinaria.
12.3 In caso di sospetto fondato di violazione, o dopo un incidente di sicurezza, il titolare del trattamento può svolgere una verifica straordinaria con un preavviso ragionevole.
12.4 Il responsabile del trattamento collabora con l'IFPDT nell'ambito di un'inchiesta e gli concede, su presentazione di una legittimazione adeguata, l'accesso ai propri locali e impianti nei limiti dei poteri d'inchiesta previsti dagli art. 49 segg. LPD. Lo stesso vale nei confronti di ogni altra autorità di controllo cui il diritto applicabile conferisce tale accesso.
13. Altre disposizioni convenute dalle parti
13.1 La responsabilità complessiva del responsabile del trattamento in virtù delle presenti clausole è limitata all'importo versato dal titolare a titolo di canoni di abbonamento nei 12 mesi precedenti l'evento che ha causato la pretesa. L'importo è determinato nella valuta di fatturazione: per i clienti in Svizzera i canoni sono fatturati in franchi svizzeri (CHF). La limitazione non si applica alle pretese fondate sulla lesione dei diritti delle persone interessate, segnatamente alle pretese di diritto civile secondo l'art. 32 LPD in relazione con gli art. 28 segg. del Codice civile e, dove il RGPD è applicabile, alle pretese secondo l'art. 82 RGPD, né ai danni causati per negligenza grave o intenzionalmente.
13.2 Le presenti clausole sono rette dal diritto danese. Poiché la piattaforma è venduta esclusivamente a imprese, non si tratta di un contratto con consumatori, per il quale l'art. 120 cpv. 2 LDIP escluderebbe la scelta del diritto applicabile: la scelta è quindi valida ai sensi dell'art. 116 LDIP. Le controversie sono decise in prima istanza dal Tribunale di Frederiksberg, in Danimarca; la proroga di foro è valida ai sensi dell'art. 23 della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, di cui la Svizzera e la Danimarca sono parti.
13.3 Restano salve le disposizioni imperative del diritto svizzero che si applicano indipendentemente dalla scelta del diritto, segnatamente la LPD, che si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera anche se si verificano all'estero (art. 3 cpv. 1 LPD). La scelta del diritto e del foro non limita il diritto di presentare una denuncia all'IFPDT (art. 49 LPD).
14. Entrata in vigore e cessazione
Le clausole entrano in vigore con la conclusione del contratto di servizio. Ciascuna parte può chiedere che le clausole siano rinegoziate se modifiche legislative o inadeguatezze lo giustificano.
Le clausole si applicano finché il responsabile del trattamento tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. Dopo la cessazione continuano ad applicarsi le disposizioni sulla riservatezza (n. 5) e sulla cancellazione (n. 11).
15. Persone di contatto
Le persone di contatto delle parti per le questioni relative alle presenti clausole e per l'annuncio delle violazioni della sicurezza dei dati sono:
Responsabile del trattamento (Just Parity ApS)
Richieste generali: contact@justparity.com
Violazioni della sicurezza dei dati: security@justparity.com
Titolare del trattamento (il Cliente)
Da completare alla conclusione del contratto:
Persona di contatto: ______________________
Consulente per la protezione dei dati (art. 10 LPD) o responsabile della protezione dei dati (RPD), se designato: ______________________
E-mail: ______________________
Allegati
Allegato A: informazioni sul trattamento
| A.1 Finalità | Fornitura della piattaforma di conformità Justparity per l'analisi della parità salariale, compresi l'architettura delle funzioni, le fasce salariali, l'analisi del divario salariale, la generazione dei rapporti, la comunicazione dei risultati ai lavoratori, la gestione delle richieste dei collaboratori e la tracciabilità delle operazioni (audit trail). Per i datori di lavoro in Svizzera il riferimento sono gli art. 13a e 13d LPar; per i clienti con entità nello Spazio economico europeo si aggiunge la rendicontazione alle autorità competenti secondo la direttiva (UE) 2023/970 |
| A.2 Natura del trattamento | Raccolta mediante integrazione API con i sistemi salariali o mediante importazione di file, strutturazione e categorizzazione, analisi e calcoli statistici, generazione di rapporti, visualizzazione in un'applicazione web, conservazione in una banca dati cifrata, cancellazione alla cessazione o su istruzione |
| A.3 Dati personali | Dati personali: nome, numero di collaboratore, funzione, livello di funzione, categoria di funzione, unità organizzativa, data di assunzione, data di uscita, grado di occupazione, salario di base, indennità, bonus, previdenza professionale, prestazioni accessorie, storico salariale, indirizzo e-mail, registro delle attività Sesso: trattato ai fini del calcolo del divario salariale. Non figura nell'elenco esaustivo dell'art. 5 lett. c LPD e non è quindi, secondo il diritto svizzero, un dato degno di particolare protezione; è nondimeno trattato con le misure rafforzate di cui al n. 6. Nemmeno l'elenco esaustivo dell'art. 9 par. 1 RGPD comprende il sesso: dove il RGPD è applicabile, il titolare del trattamento risponde della base giuridica secondo l'art. 6 RGPD Dati degni di particolare protezione (art. 5 lett. c LPD): dati concernenti l'appartenenza o l'attività sindacali, che possono comparire indirettamente nei set di dati salariali importati Numero di registro civile danese (numero CPR): può essere ricevuto in modo transitorio dai sistemi salariali danesi collegati e utilizzato unicamente per dedurre tecnicamente il sesso (ultima cifra). Il numero CPR non è memorizzato. La piattaforma non richiede il numero AVS e non lo prevede tra i campi importati |
| A.4 Persone interessate | Collaboratori attuali ed ex collaboratori del titolare del trattamento, nonché utenti della piattaforma (personale HR, quadri dirigenti) |
| A.5 Durata | Il trattamento prosegue finché il contratto di servizio è in vigore. Cancellazione al più tardi 30 giorni dopo la cessazione, cfr. n. 11. |
Allegato B: sub-responsabili del trattamento
All'entrata in vigore delle clausole il titolare del trattamento autorizza il ricorso ai sub-responsabili seguenti (art. 9 cpv. 3 LPD). Le modifiche sono comunicate almeno 30 giorni prima di produrre effetto, cfr. n. 7.2.
| Entità giuridica | Paese | Ubicazione dei dati | Attività di trattamento | Base della comunicazione all'estero |
|---|---|---|---|---|
| Supabase Inc. | USA | UE (AWS eu-central-1, Francoforte) | Hosting cloud, banca dati, autenticazione. Nucleo del sistema: tutti i dati personali, compresi il sesso e, per i sistemi salariali danesi collegati, il numero CPR transitorio | UE: protezione adeguata (all. 1 OPDa). Accesso di supporto dagli USA: clausole tipo riconosciute dall'IFPDT (art. 16 cpv. 2 lett. d LPD); fornitore non certificato secondo il DPF |
| Netlify, Inc. | USA | CDN e serverless nell'UE | Hosting, CDN, funzioni serverless; conserva il segreto del servizio Gmail in Netlify Blobs | Clausole tipo riconosciute dall'IFPDT; Swiss-U.S. DPF ove il fornitore vi abbia aderito |
| Google Ireland Limited (esercizio: Google LLC, USA) | Irlanda / USA | UE/USA | E-mail transazionali (Gmail DWD) | Clausole tipo riconosciute dall'IFPDT; Swiss-U.S. DPF ove il fornitore vi abbia aderito |
| Slack Technologies LLC (Salesforce, Inc.) | USA | UE (Slack EU residency) | Notifiche interne alla creazione di un utente | Clausole tipo riconosciute dall'IFPDT; Swiss-U.S. DPF ove il fornitore vi abbia aderito |
| Functional Software, Inc. (Sentry) | USA | UE (de.sentry.io) con organizzazione UE, altrimenti USA | Monitoraggio degli errori lato client | Regione UE: protezione adeguata (all. 1 OPDa); altrimenti clausole tipo riconosciute dall'IFPDT |
La limitazione della frequenza delle richieste avviene nella memoria della piattaforma stessa e non coinvolge alcun fornitore esterno.
Allegato C: istruzione relativa al trattamento di dati personali
C.1 Oggetto del trattamento
Il responsabile del trattamento è incaricato di ricevere dati salariali, dati relativi al rapporto di lavoro e dati demografici dai sistemi salariali del titolare del trattamento, mediante integrazione API o importazione di file, di strutturarli in un'architettura delle funzioni e in fasce salariali, di svolgere un'analisi statistica delle differenze salariali suddivise per sesso, di generare i rapporti previsti dalla legge e di mettere i dati a disposizione del titolare attraverso una piattaforma web.
C.2 Sicurezza del trattamento
Poiché il trattamento comprende dati salariali, il sesso ed eventualmente dati degni di particolare protezione concernenti l'appartenenza sindacale, va garantito un elevato livello di sicurezza conformemente agli art. 7 e 8 LPD e ai requisiti minimi dell'OPDa. Le misure concrete sono descritte al n. 6.
C.3 Assistenza al titolare del trattamento
Il responsabile del trattamento assiste il titolare nella misura e nelle forme previste al n. 9. Mette a disposizione le informazioni tecniche e la documentazione necessarie per le valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati e per le consultazioni preliminari.
C.4 Durata di conservazione e procedura di cancellazione
I dati personali sono conservati finché il contratto di servizio è in vigore. Alla cessazione sono cancellati o restituiti entro 30 giorni, cfr. n. 11. Restano riservati gli obblighi legali di conservazione che incombono al responsabile del trattamento secondo il diritto danese (contabilità, diritto fiscale, diritto del lavoro) e quelli che incombono al titolare del trattamento secondo il diritto svizzero (art. 958f CO).
C.5 Luogo del trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene in centri di calcolo situati nell'UE e nello SEE, Stati che figurano nell'elenco del Consiglio federale degli Stati con una protezione adeguata dei dati (all. 1 OPDa). Alcuni sub-responsabili sono imprese statunitensi le cui società madri possono disporre di un accesso di supporto dall'estero, cfr. allegato B. I centri di calcolo concreti sono indicati nell'allegato B per ciascun sub-responsabile. Il trattamento in altri luoghi non è ammesso senza la previa autorizzazione scritta del titolare del trattamento.
C.6 Istruzione relativa alla comunicazione all'estero
Il titolare del trattamento istruisce il responsabile di trattare i dati personali in centri di calcolo situati nell'UE e nello SEE. Per l'accesso di supporto delle società madri statunitensi di singoli sub-responsabili, la comunicazione si fonda su clausole tipo di protezione dei dati riconosciute dall'IFPDT (art. 16 cpv. 2 lett. d LPD) oppure, se il fornitore è certificato secondo lo Swiss-U.S. Data Privacy Framework riconosciuto dal Consiglio federale, su tale riconoscimento. Se il titolare del trattamento è assoggettato al RGPD, si applica in via aggiuntiva il capo V del RGPD.
C.7 Procedura di verifica del responsabile del trattamento
Il titolare del trattamento o un suo rappresentante può svolgere una verifica annuale con un preavviso di 30 giorni, cfr. n. 12. Il responsabile può in alternativa mettere a disposizione un rapporto di revisione indipendente. Una verifica straordinaria può essere svolta in caso di sospetto fondato o dopo un incidente di sicurezza.
C.8 Procedura di verifica dei sub-responsabili
Il responsabile del trattamento sorveglia costantemente i sub-responsabili e si accerta che rispettino la LPD, l'OPDa e le presenti clausole. Il titolare del trattamento può chiedere la documentazione della conformità dei sub-responsabili.
Allegato D: disciplina di altre questioni convenuta dalle parti
D.1 Integrazioni di terzi
Justparity integra sistemi salariali e HR esterni tramite API. I connettori disponibili comprendono DATEV e SAP SuccessFactors; gli altri connettori sono orientati al mercato nordico. Per i sistemi salariali svizzeri non esiste attualmente un connettore dedicato: i dati sono importati mediante file (CSV o XLSX) caricato dal titolare del trattamento. L'attivazione di un'integrazione costituisce istruzione documentata, cfr. n. 4.3. Il titolare del trattamento risponde della liceità della trasmissione dal sistema salariale a Justparity.
Domande sull'accordo sul trattamento dei dati?
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